Art. 1
In vigore dal 22 dic 2006
La presente decisione si applica ai prodotti dei settori delle carni e del latte compresi nelle seguenti sezioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004:
a)
Sezione I (carni di ungulati domestici);
b)
Sezione II (carni di pollame e lagomorfi);
c)
Sezione III (carni di selvaggina d'allevamento);
d)
Sezione IV (carni di selvaggina selvatica);
e)
Sezione V (carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente);
f)
Sezione VI (prodotti a base di carne);
g)
Sezione IX (latte crudo e prodotti lattiero-caseari).
Storico versioni
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Proeli:dec:2007:31(1):oj#art-1