Art. 1

In vigore dal 22 dic 2006
La presente decisione si applica ai prodotti dei settori delle carni e del latte compresi nelle seguenti sezioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004: a) Sezione I (carni di ungulati domestici); b) Sezione II (carni di pollame e lagomorfi); c) Sezione III (carni di selvaggina d'allevamento); d) Sezione IV (carni di selvaggina selvatica); e) Sezione V (carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente); f) Sezione VI (prodotti a base di carne); g) Sezione IX (latte crudo e prodotti lattiero-caseari).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:31(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo