Art. 4
In vigore dal 22 dic 2006
Le scorte di materiale prestampato di confezionamento e imballaggio e le etichette recanti il marchio prescritto nel nuovo Stato membro di origine prima dell’1 gennaio 2007 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano, possono essere usate fino al 31 dicembre 2007 per la commercializzazione sul mercato interno di cui all’.
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