Art. 2

In vigore dal 22 dic 2006
1.   I prodotti di cui all’ possono essere commercializzati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2007 nel nuovo Stato membro di origine purché rechino il marchio nazionale previsto in tale Stato membro prima dell’1 gennaio 2007 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano. 2.   Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 89/662/CEE (5) sono stati ottenuti in stabilimenti in Bulgaria e in Romania fino al 31 dicembre 2006.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/30 — Testo vigente | Portale Normativo