Art. 3
Prescrizioni relative alla spedizione dei prodotti tra la Bulgaria e la Romania
In vigore dal 22 dic 2006
Prescrizioni relative alla spedizione dei prodotti tra la Bulgaria e la Romania
1. I prodotti possono essere spediti tra la Bulgaria e la Romania solo a condizione che:
a)
la spedizione sia autorizzata dallo Stato membro di destinazione;
b)
i prodotti siano conformi alle prescrizioni zoosanitarie nazionali in vigore nel paese di destinazione prima del 1o gennaio 2007.
2. Il certificato sanitario che scorta le partite dei prodotti deve recare il seguente attestato supplementare firmato dall'ufficiale veterinario:
«Sperma (*2), ovuli (*2) o embrioni (*2) delle specie bovina (*2), suina (*2), ovina (*2), caprina (*2) ed equina (*2) conformi alle prescrizioni di cui all' della decisione 2007/16/CE della Commissione e prelevati prima del 1o gennaio 2007.
(*2) Cancellare la voce non pertinente.»
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(*2) Cancellare la voce non pertinente.»
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(*2) Cancellare la voce non pertinente.»
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(*2) Cancellare la voce non pertinente.»
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(*2) Cancellare la voce non pertinente.»
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(*2) Cancellare la voce non pertinente.»
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(*2) Cancellare la voce non pertinente.»
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(*2) Cancellare la voce non pertinente.»
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Storico versioni
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