Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 22 dic 2006
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina soggetti alle prescrizioni zoosanitarie di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e prelevati prima del 1o gennaio 2007 in Bulgaria e Romania («i prodotti»).
Storico versioni
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Proeli:dec:2007:16(1):oj#art-1