Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 dic 2006
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «allevamenti bovini» le aziende aventi più di tre unità bovine adulte e il cui bestiame sia costituito per almeno due terzi da bovini, b) «superfici prative a coltura intensiva» le superfici prative permanenti o temporanee (intendendosi in quest'ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni), soggetti ad almeno quattro falciature annue o a tre falciature annue abbinate a pascolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:1013:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo