Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 dic 2006
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«allevamenti bovini» le aziende aventi più di tre unità bovine adulte e il cui bestiame sia costituito per almeno due terzi da bovini,
b)
«superfici prative a coltura intensiva» le superfici prative permanenti o temporanee (intendendosi in quest'ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni), soggetti ad almeno quattro falciature annue o a tre falciature annue abbinate a pascolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1013:oj#art-2