Art. 10

Relazioni

In vigore dal 22 dic 2006
Relazioni 1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull'evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell'attuazione delle condizioni della deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole, nonché delle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco. Tale relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro giugno, a decorrere dal 2008. 2.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione nel quadro di un'eventuale nuova richiesta di deroga.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:1013:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo