Art. 8

Monitoraggio

In vigore dal 22 dic 2006
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate: la quota delle aziende agricole, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di deroga individuale in ciascun comune. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione entro la fine di ogni anno, a decorrere dal 2007. 2.   È istituita una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. A tale fine, la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, istituita per valutare l'inquinamento da fonti agricole, e la rete di monitoraggio delle acque superficiali sono potenziate nei distretti in cui le aziende che beneficiano di una deroga individuale rappresentano una quota del 3 % o superiore delle aziende agricole. 3.   Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo nei terreni prativi a coltura intensiva, a cui ogni anno sono applicati fino a 230 kg di azoto da effluente di allevamento, per ettaro. 4.   I siti di monitoraggio sono istituiti in bacini idrografici a prevalente attività agricola, per avere indicazioni sulla concentrazione di azoto nelle acque contenute nel suolo e sulle relative perdite di azoto dalla zona radicale alle acque sotterranee, per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale.
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Monitoraggio (Art. 8 Decisione (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo