Art. 1

In vigore dal 20 dic 2006
Fatte salve le opportune misure di cui al punto 107, terzo trattino, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 del 4 marzo 2006 (5), accettate da tutti gli Stati membri, la validità delle decisioni della Commissione che autorizzano regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 2204/2002, del regolamento (CE) n. 70/2001 o del regolamento (CE) n. 68/2001 prima dell'entrata in vigore della presente decisione è prorogata fino al 30 giugno 2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:72(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2007/72 — Testo vigente | Portale Normativo