Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 2006
Fatte salve le opportune misure di cui al punto 107, terzo trattino, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 del 4 marzo 2006 (5), accettate da tutti gli Stati membri, la validità delle decisioni della Commissione che autorizzano regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 2204/2002, del regolamento (CE) n. 70/2001 o del regolamento (CE) n. 68/2001 prima dell'entrata in vigore della presente decisione è prorogata fino al 30 giugno 2008.
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