Art. 2
In vigore dal 20 dic 2006
(1) Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’ della presente decisione si adoperano per garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
la continuazione dell’uso è possibile solo a condizione che i prodotti contenenti il principio siano approvati per l'uso essenziale previsto;
b)
la continuazione dell’uso è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l'ambiente;
c)
al momento della concessione dell’approvazione sono imposte idonee misure di riduzione dei rischi;
d)
i biocidi in oggetto che restano sul mercato dopo il 1o settembre 2006 sono rietichettati in conformità alle condizioni di limitazione d'impiego;
e)
se del caso, gli Stati membri garantiscono che i detentori delle approvazioni o gli Stati membri interessati esaminino alternative a tali usi, ovvero che venga preparato un fascicolo da presentare conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 98/8/CE entro il 14 maggio 2008.
(2) Gli Stati membri interessati informano ogni anno la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1 e in particolare sulle iniziative adottate ai sensi della lettera e).
Storico versioni
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