Art. 1

In vigore dal 20 dic 2006
In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, gli Stati membri elencati nella colonna B dell’allegato della presente decisione possono concedere o mantenere un’autorizzazione esistente per l’immissione sul mercato di biocidi contenenti i principi elencati nella colonna A dell’allegato per gli usi essenziali di cui alla colonna D e fino alle date di cui alla colonna C dell’allegato stesso.
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