Art. 5
In vigore dal 20 dic 2006
La Francia informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, in merito ai provvedimenti attuati e previsti per conformarvisi.
La Francia fornisce tali informazioni alla Commissione sulla base del modulo di cui all’allegato II e redige un elenco esaustivo delle imprese che hanno beneficiato delle misure di aiuto ai sensi del regime di cui all’ e concesse alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, degli attivi mobili di trasporto in questione e delle somme versate in ciascun caso.
La Francia redige altresì un elenco delle imprese che hanno beneficiato delle misure di aiuto di cui all’, paragrafo 1, e precisa l’ammontare dell’aiuto di cui ogni impresa ha beneficiato. A tale scopo, la Francia utilizza i moduli di cui all’allegato III.
Storico versioni
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