Art. 4

In vigore dal 20 dic 2006
1.   La Francia attua tutte le misure necessarie per recuperare, presso i loro beneficiari, gli aiuti concessi illegalmente sulla base del regime di cui all’, ad esclusione di quelli concessi nell'ambito delle operazioni di finanziamento per le quali le autorità nazionali competenti si sono impegnate a concedere il beneficio del suddetto regime in virtù di un atto giuridicamente vincolante, adottato prima del 13 aprile 2005, e di quelli di cui all’. 2.   Il recupero avviene immediatamente, in conformità con le procedure di diritto nazionale, nella misura in cui consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le misure di aiuto da recuperare sono comprensive di interessi, calcolati a partire dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari, fino alla data del loro effettivo recupero. Gli interessi vengono calcolati in conformità con le disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (101).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:256:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo