Art. 3

In vigore dal 19 dic 2006
Per i programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente decisione continuano ad applicarsi le disposizioni pertinenti della decisione 90/424/CEE, prima che venga modificata dalla presente decisione. A prescindere dall'articolo 24, paragrafo 1 i programmi relativi alla leucosi bovina enzootica e al morbo di Aujeszky; possono essere finanziati fino al 31 dicembre 2010.
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