Art. 1

In vigore dal 19 dic 2006
La decisione 90/424/CEE è così modificata: 1) all', il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi»; 2) all'articolo 3 bis, paragrafo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente: «— al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l’indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività e per il valore delle uova distrutte.»; 3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie di cui all', paragrafo 1, all’articolo 3 bis, paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafo 1 o all'allegato, informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure che intende adottare per proteggersi.»; 4) il titolo del capitolo 3 del titolo I è sostituito dal seguente: «Politica d'informazione in materia di salute animale, salvaguardia del benessere degli animali e sicurezza alimentare»; 5) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 La Comunità partecipa all'attuazione di una politica d'informazione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti di origine animale fornendo un contributo finanziario per: a) la creazione e lo sviluppo di strumenti informatici, tra cui una banca dati appropriata per: i) la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla normativa comunitaria nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale; ii) la divulgazione delle informazioni di cui al punto i) alle autorità competenti, ai produttori e ai consumatori tenendo conto, se del caso, delle interfacce con le banche dati nazionali; b) la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della salvaguardia del benessere degli animali.»; 6) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «La Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organizzazioni internazionali ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario, nonché per lo sviluppo dell'insegnamento o della formazione in campo veterinario.»; 7) l’intestazione del titolo II è sostituita dalla seguente: «Programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi»; 8) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 1.   Ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell’allegato (“programmi”) è introdotta un’azione finanziaria della Comunità. L’elenco figurante nell’allegato può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 41, per tener conto in particolare delle epizoozie emergenti che mettono a rischio la salute degli animali e, indirettamente, la salute pubblica o alla luce di nuovi dati epidemiologici o scientifici. 2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l'anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità. I programmi presentati dopo il 30 aprile non sono ammissibili al finanziamento nell’esercizio successivo. I programmi presentati dagli Stati membri contengono come minimo: a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma; b) la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma; c) la durata prevista del programma, le misure da applicare e gli obiettivi da raggiungere alla sua scadenza; d) un'analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti del programma. I criteri particolareggiati, compresi quelli che interessano più Stati membri, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 41. In ciascun programma pluriennale presentato dallo Stato membro, le informazioni richieste secondo i criteri stabiliti nel presente paragrafo sono fornite per ciascun anno del periodo di validità del programma. 3.   La Commissione può invitare uno Stato membro a presentare un programma pluriennale o, eventualmente, ad estendere la durata del programma annuale presentato qualora essa ritenga necessaria una programmazione pluriennale onde garantire una lotta più efficiente ed efficace contro una determinata epizoozia, la sua eradicazione e sorveglianza, a fronte, in particolare, dei rischi che questa può comportare per la salute degli animali e, indirettamente, per la salute pubblica. La Commissione può coordinare i programmi regionali che coinvolgono più Stati membri, in cooperazione con gli Stati membri interessati. 4.   La Commissione esamina, sotto il profilo veterinario e finanziario, i programmi presentati dagli Stati membri. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni supplementari pertinenti che quest'ultima ritiene necessarie ai fini della valutazione del programma. La data di scadenza annuale del periodo previsto per la raccolta delle informazioni relative ai programmi è il 15 settembre. 5.   Entro il 30 novembre di ogni anno, è approvato quanto segue secondo la procedura di cui all’articolo 42: a) i programmi, eventualmente modificati per tener conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 4; b) l’ammontare del contributo finanziario della Comunità; c) l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità; d) eventuali condizioni cui può essere soggetto il contributo finanziario della Comunità. I programmi sono approvati al massimo per sei anni. 6.   Le modifiche da apportare ai programmi sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 42. 7.   Per ciascun programma approvato gli Stati membri presentano alla Commissione le seguenti relazioni: a) relazioni tecniche e finanziarie intermedie; b) entro il 30 aprile di ogni anno una relazione tecnica particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute nell'esercizio precedente. 8.   Le domande di rimborso delle spese sostenute da uno Stato membro nell'anno precedente per un determinato programma sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile. In caso di ritardo nella presentazione delle domande di rimborso, il contributo finanziario della Comunità è ridotto il 1° giugno del 25 %, il 1° agosto del 50 %, il 1° settembre del 75 % e il 1° ottobre dello stesso anno del 100 %. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione decide in merito al finanziamento da parte della Comunità, sulla base delle relazioni tecniche e finanziarie presentate, a norma del paragrafo 7, dallo Stato membro interessato. 9.   Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con l'autorità competente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un'applicazione uniforme della presente decisione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (*1). Nel realizzare tali controlli, gli esperti della Commissione possono essere coadiuvati da un gruppo di esperti istituito secondo la procedura di cui all'articolo 41. 10.   Le modalità d’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41. 11.   Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (*2) per l’eradicazione delle malattie degli animali d’acquacoltura di cui all'allegato. I fondi sono assegnati secondo le procedure di cui al presente articolo, con i seguenti adattamenti: a) l'aliquota dell'aiuto è conforme a quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1198/2006; b) il paragrafo 8 del presente articolo non si applica. L'eradicazione va effettuata a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (*3), o nel quadro di un programma di eradicazione elaborato, approvato e condotto a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, di detta direttiva (*1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1." (*2)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1)." (*3)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.»;" 9) l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Gli impegni di bilancio della Comunità per il sostegno cofinanziamento dei programmi sono eseguiti annualmente. Gli impegni di spesa per i programmi pluriennali sono decisi in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 maggio 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*4). Nel caso dei programmi pluriennali, il primo impegno di bilancio è effettuato dopo la loro approvazione. Ogni impegno successivo da parte della Commissione è effettuato sulla base della decisione di accordare un contributo finanziario di cui all’articolo 24, paragrafo 5. (*4)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»;" 10) gli articoli 29, 29 bis, 32 e 33 sono soppressi; 11) l'articolo 37 bis, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso per l'informatizzazione delle procedure veterinarie inerenti: a) agli scambi commerciali intracomunitari e alle importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale, b) alla realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici integrati nel settore veterinario ivi comprese, se del caso, le interfacce con le banche dati nazionali.»; 12) l'articolo 43 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 43 bis Ogni quattro anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione sanitaria degli animali e sul rapporto costo-efficacia dei programmi dei vari Stati membri, compresa una illustrazione dei criteri adottati». 13) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.
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