Art. 2
In vigore dal 18 dic 2006
Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sui risultati dell’esperimento relativa a ciascun anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:66(1):oj#art-2