Art. 1
In vigore dal 18 dic 2006
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE e all’allegato III della medesima direttiva, per gli Stati membri che partecipano all’esperimento temporaneo e per quanto riguarda le sementi delle specie elencate alla colonna 1 dell’allegato III della suddetta direttiva sotto il titolo «GRAMINACEE», il peso massimo di un lotto viene fissato a 25 tonnellate.
2. Per gli Stati membri che partecipano all’esperimento temporaneo, le condizioni di cui all’allegato della presente decisione si applicano ad integrazione delle condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE.
3. Gli Stati membri che partecipano all’esperimento informano opportunamente la Commissione. Essi possono in qualsiasi momento ritirarsi dall’esperimento informandone la Commissione.
Storico versioni
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