Art. 4
In vigore dal 15 dic 2006
1. In caso di eventi eccezionali e imprevedibili che impediscono alla Commissione di adottare una decisione collegialmente, tramite procedura scritta o orale, conformemente all' del suo regolamento interno, il presidente della Commissione può, a nome della Commissione e sotto la propria responsabilità, adottare tutte le misure che, nel contesto della specifica situazione di crisi, siano considerate urgenti e necessarie per difendere l'interesse pubblico comunitario, ottemperare agli obblighi giuridici comunitari e prevenire i danni evitabili alle istituzioni e agli organismi comunitari o agli Stati membri, ai cittadini e alle imprese dell'Unione europea.
2. Il presidente agisce, nei limiti del possibile, dopo avere consultato i dipartimenti che abbiamo un interesse legittimo e i membri della Commissione che non siano impediti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Ogni decisione adottata conformemente al presente articolo è presentata al collegio, affinché questo la esamini e, se del caso, la approvi, la modifichi o la revochi, non appena sono soddisfatte le condizioni necessarie al funzionamento del collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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