Art. 2
In vigore dal 15 dic 2006
1. All'interno dell'Unione europea, il membro della Commissione responsabile della Sicurezza può, in qualsiasi momento, fornire al direttore della direzione della Sicurezza della Commissione l'istruzione di attivare il sistema di gestione delle crisi.
2. Se la situazione di crisi insorge all'esterno dell'Unione europea, la decisione di attivare il sistema di gestione delle crisi è adottata congiuntamente dai membri della Commissione responsabili delle Relazioni esterne e della Sicurezza.
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