Art. 5

Partecipazione al programma

In vigore dal 12 dic 2006
Partecipazione al programma Possono partecipare al programma i seguenti paesi (in appresso denominati «i paesi partecipanti»): a) gli Stati membri; b) i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle disposizioni di tale accordo; c) i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi comunitari; d) i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.
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Partecipazione al programma (Art. 5 Decisione (UE) 2006/1904) — Testo vigente | Portale Normativo