Art. 5
Partecipazione al programma
In vigore dal 12 dic 2006
Partecipazione al programma
Possono partecipare al programma i seguenti paesi (in appresso denominati «i paesi partecipanti»):
a)
gli Stati membri;
b)
i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
c)
i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi comunitari;
d)
i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.
Storico versioni
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