Art. 4
Forma delle misure comunitarie
In vigore dal 12 dic 2006
Forma delle misure comunitarie
1. Le misure comunitarie possono avere la forma di convenzioni di sovvenzione o di contratti di appalto.
2. Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo forme e accordi specifici, quali sovvenzioni di funzionamento, sovvenzioni di azioni, borse di studio e premi.
3. I contratti d'appalto riguarderanno l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.
4. Possono fruire di una sovvenzione comunitaria solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla parte II dell'allegato.
Storico versioni
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