Art. 8

Attuazione

In vigore dal 12 dic 2006
Attuazione 1.   La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma, a norma dell'allegato. 2.   Le misure seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2: a) il piano di lavoro annuale, comprese le priorità, i criteri e le procedure di selezione; b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma; c) le misure di controllo e di valutazione del programma. d) il sostegno finanziario fornito dalla Comunità a norma dell', paragrafo 1, lettera a), primo trattino: importi, durata, assegnazioni e beneficiari. 3.   Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
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Attuazione (Art. 8 Decisione (UE) 2006/1903) — Testo vigente | Portale Normativo