Art. 7
Complementarità con altri strumenti d'azione comunitari
In vigore dal 12 dic 2006
Complementarità con altri strumenti d'azione comunitari
La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altri strumenti d'azione comunitari, in particolare quelli riguardanti i fondi strutturali e quelli nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della ricerca, della società dell'informazione, della cittadinanza, della gioventù, dello sport, delle lingue, dell'inclusione sociale, delle relazioni esterne dell'UE e della lotta contro tutte le forme di discriminazione.
Storico versioni
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