Art. 7

Complementarità con altri strumenti d’azione comunitari

In vigore dal 12 dic 2006
Complementarità con altri strumenti d’azione comunitari La Commissione garantisce l’articolazione tra il programma e altri strumenti d'azione comunitari, in particolare quelli riguardanti i fondi strutturali e quelli nei settori dell’istruzione, della formazione professionale, della ricerca, della società dell'informazione, della cittadinanza, della gioventù, dello sport, delle lingue, dell’inclusione sociale, delle relazioni esterne dell'UE e della lotta contro tutte le forme di discriminazione.
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Complementarità con altri strumenti d’azione comunitari (Art. 7 Decisione (UE) 2006/1855) — Testo vigente | Portale Normativo