Art. 5
Disposizioni riguardanti i paesi terzi
In vigore dal 12 dic 2006
Disposizioni riguardanti i paesi terzi
1. Al programma possono partecipare anche i seguenti paesi:
a)
i paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell’accordo SEE;
b)
i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione all’Unione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e alle modalità generali di partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabiliti negli accordi quadro;
c)
i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con tali paesi in seguito agli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari.
I paesi indicati nel presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite e mediante stanziamenti supplementari, partecipano pienamente al programma.
2. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità accordi d’associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.
I paesi dei Balcani occidentali di cui al paragrafo 1, lettera c) che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma, possono beneficiare di una cooperazione con il programma alle condizioni previste nel presente paragrafo.
Storico versioni
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