Art. 14

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 dic 2006
Disposizioni transitorie Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base delle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE, esse continuano a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni. Il comitato di cui all’ della decisione n. 508/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all’ della presente decisione.
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