Art. 3

In vigore dal 11 dic 2006
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione per le quali sia stata constatata la non conformità alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:916:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo