Art. 2

In vigore dal 11 dic 2006
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’ forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri entro e non oltre il 15 novembre 2007: a) i dati relativi ai quantitativi di piante importate in applicazione della presente decisione; nonché b) un rapporto tecnico dettagliato delle ispezioni ufficiali di cui al punto 6 dell'allegato. Lo Stato membro in cui le piante vengono innestate dopo che sono state introdotte nel suo territorio fornisce inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 novembre 2007, un rapporto tecnico dettagliato sulle ispezioni ufficiali e sugli esami di cui al punto 8, lettera b), dell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:916:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo