Art. 2
In vigore dal 11 dic 2006
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’ forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri entro e non oltre il 15 novembre 2007:
a)
i dati relativi ai quantitativi di piante importate in applicazione della presente decisione; nonché
b)
un rapporto tecnico dettagliato delle ispezioni ufficiali di cui al punto 6 dell'allegato.
Lo Stato membro in cui le piante vengono innestate dopo che sono state introdotte nel suo territorio fornisce inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 novembre 2007, un rapporto tecnico dettagliato sulle ispezioni ufficiali e sugli esami di cui al punto 8, lettera b), dell'allegato.
Storico versioni
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