Art. 3
In vigore dal 23 nov 2006
1. Gli Stati membri designano e rendono disponibili, entro sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione, in modo non esclusivo, senza interferenze e senza protezione, le bande di frequenza destinate alle apparecchiature RFID, soggette alle condizioni specifiche, di cui all'allegato alla presente decisione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio, a norma dell’, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.
3. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive rispetto a quelle previste nell’allegato alla presente decisione.
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