Art. 2
In vigore dal 23 nov 2006
Ai fini della presente decisione si intende per:
1.
«apparecchiature RFID», apparecchiature utilizzate, tra l’altro, per la tracciabilità e l’identificazione di articoli mediante un sistema radio, composto, da un lato, da dispositivi passivi (tag) installati su determinati articoli e, d’altro lato, da unità trasmittenti/riceventi (lettori) che attivano i tag e ricevono dei dati;
2.
«senza interferenza e senza protezione», che non ci devono essere interferenze dannose per i servizi di radiocomunicazione e che non si può pretendere la protezione di queste apparecchiature da interferenze dannose derivanti da servizi di radiocomunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:804:oj#art-2