Art. 4

In vigore dal 22 nov 2006
Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE è quanto più breve possibile. Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell' entro il 22 maggio 2007, tale periodo scade entro il 22 maggio 2008. Quando le autorizzazioni sono ritirate conformemente all’, paragrafo 1 entro il 31 maggio 2010 tale periodo scade entro il 30 novembre 2010.
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