Art. 2
In vigore dal 22 nov 2006
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono solfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e 8-idrossichinolina siano revocate entro il 22 maggio 2007;
b)
a decorrere dal 23 novembre 2006 non sono concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti solfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e 8-idrossichinolina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:797:oj#art-2