Art. 2

In vigore dal 22 nov 2006
Gli Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono solfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e 8-idrossichinolina siano revocate entro il 22 maggio 2007; b) a decorrere dal 23 novembre 2006 non sono concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti solfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e 8-idrossichinolina.
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