Art. 31

Importi stanziati per il programma Grundtvig

In vigore dal 15 nov 2006
Importi stanziati per il programma Grundtvig Almeno il 55 % degli importi stanziati per il programma Grundtvig è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b).
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Importi stanziati per il programma Grundtvig (Art. 31 Decisione (UE) 2006/1720) — Testo vigente | Portale Normativo