Art. 1

Modifiche della decisione 2003/804/CE

In vigore dal 6 nov 2006
Modifiche della decisione 2003/804/CE La decisione 2003/804/CE è così modificata: 1) L' è sostituito dal seguente: « Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano 1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano unicamente se: a) il paese terzo di spedizione figura nell’elenco definito dalla decisione 2006/766/CE (*1) della Commissione; b) la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005; c) la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004. 2.   Se i molluschi sono stabulati o reimmersi in acque comunitarie, la partita deve essere conforme anche alle disposizioni di cui all’, paragrafo 1. (*1)   GU L 320 del/dell'18.11.2006, pag. 53.» " 2) L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Condizioni supplementari per l'importazione di taluni molluschi vivi destinati al consumo umano 1.   Le partite di specie di molluschi sensibili ad una o più delle malattie figuranti nell’allegato D della direttiva 95/70/CE devono, oltre ad essere conformi alle condizioni di cui all’: a) provenire da una zona senza alcuna mortalità anormale insoluta e riconosciuta indenne dalle malattie in questione conformemente alla normativa comunitaria o alle norme pertinenti dell’OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) dall’autorità competente del paese terzo di origine; oppure b) essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure c) essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell’allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004. 2.   Le partite di specie di molluschi sensibili alle infezioni da Bonamia ostrea e/o Marteilia refringens, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all’: a) la zona di provenienza deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell’OIE, dall’autorità competente del paese terzo di origine; oppure b) le partite devono essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell’allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004. 3.   Il presente articolo non si applica se i molluschi sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.» 3) Nell’allegato V, parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. I molluschi vitali possono lasciare i centri di importazione autorizzati solo se sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.»
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