Art. 1
Modifiche della decisione 2003/804/CE
In vigore dal 6 nov 2006
Modifiche della decisione 2003/804/CE
La decisione 2003/804/CE è così modificata:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano
1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano unicamente se:
a)
il paese terzo di spedizione figura nell’elenco definito dalla decisione 2006/766/CE (*1) della Commissione;
b)
la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005;
c)
la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Se i molluschi sono stabulati o reimmersi in acque comunitarie, la partita deve essere conforme anche alle disposizioni di cui all’, paragrafo 1.
(*1)
GU L 320 del/dell'18.11.2006, pag. 53.»
"
2)
L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Condizioni supplementari per l'importazione di taluni molluschi vivi destinati al consumo umano
1. Le partite di specie di molluschi sensibili ad una o più delle malattie figuranti nell’allegato D della direttiva 95/70/CE devono, oltre ad essere conformi alle condizioni di cui all’:
a)
provenire da una zona senza alcuna mortalità anormale insoluta e riconosciuta indenne dalle malattie in questione conformemente alla normativa comunitaria o alle norme pertinenti dell’OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) dall’autorità competente del paese terzo di origine; oppure
b)
essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure
c)
essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell’allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.
2. Le partite di specie di molluschi sensibili alle infezioni da Bonamia ostrea e/o Marteilia refringens, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all’:
a)
la zona di provenienza deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell’OIE, dall’autorità competente del paese terzo di origine; oppure
b)
le partite devono essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure
c)
le partite devono essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell’allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.
3. Il presente articolo non si applica se i molluschi sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.»
3)
Nell’allegato V, parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
I molluschi vitali possono lasciare i centri di importazione autorizzati solo se sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:767:oj#art-1