Art. 6

In vigore dal 3 nov 2006
I prodotti appartenenti al gruppo «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica prima del 1o ottobre 2006 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 30 aprile 2008. I produttori che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» prima del 1o ottobre 2006 possono ottenere l’assegnazione del marchio alle condizioni vigenti fino al 28 agosto 2007. In tal caso il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 30 aprile 2008.
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Art. 6 Decisione (UE) 2006/799 — Testo vigente | Portale Normativo