Art. 2
In vigore dal 3 nov 2006
Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica previsto per gli ammendanti, a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto deve appartenere al gruppo di prodotti «ammendanti del suolo» definito all’ e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:799:oj#art-2