Art. 2

In vigore dal 3 nov 2006
Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica previsto per gli ammendanti, a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto deve appartenere al gruppo di prodotti «ammendanti del suolo» definito all’ e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:799:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo