Art. 17
Strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:1639:oj#art-17
Strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI
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La disposizione stabilisce che determinati strumenti finanziari comunitari devono essere gestiti per aiutare le PMI a ottenere finanziamenti in fasi quali costituzione, avviamento, espansione e trasferimento d'impresa. I finanziamenti coprono anche progetti di sviluppo tecnologico, innovazione (inclusa l'ecoinnovazione), trasferimento tecnologico ed espansione all'estero. Nello specifico, la norma individua tre strumenti: il GIF (per PMI innovative e a forte crescita), lo SMEG (garanzie per le PMI) e il CBS (piano per lo sviluppo di capacità). L'attuazione pratica di tali misure è rimessa alle regole fissate nell'allegato II.
La norma mira a facilitare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita e a sostenere investimenti in innovazione e crescita internazionale.
Si applica alle piccole e medie imprese (PMI) che necessitano di credito per avviarsi, crescere, trasferirsi o investire in innovazione ed espansione oltre frontiera.
Una piccola impresa che intende sviluppare una nuova tecnologia ecologica e vendere i propri prodotti all'estero può rientrare nell'ambito di questi strumenti finanziari per ottenere il credito necessario all'investimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.