Art. 2
In vigore dal 17 ott 2006
La valutazione delle eventuali misure transitorie da adottare dopo la conclusione dell'azione di sostegno dell'UE è avviata entro il 31 dicembre 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:725:oj#art-2