Art. 1
In vigore dal 17 ott 2006
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'attuazione della sezione II dell'azione comune 2005/557/PESC a decorrere dal 1o novembre 2006 è pari a 1 785 000 EUR.
2. La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità alle procedure della Comunità europea e alle regole applicabili al bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto.
3. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o novembre 2006.
Storico versioni
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