Art. 4

Entità del contributo finanziario della Comunità

In vigore dal 29 set 2006
Entità del contributo finanziario della Comunità 1.   La Comunità fornisce un contributo finanziario per le spese di analisi di laboratorio sostenute dagli Stati membri, ad esempio per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e per la sierotipizzazione degli isolati pertinenti. 2.   L’importo massimo del contributo finanziario della Comunità è di 20 EUR per analisi di rilevazione batteriologica della Salmonella spp., di 30 EUR per la sierotipizzazione di isolati pertinenti e 10 EUR per l’analisi del siero su succo di carne. 3.   Il contributo finanziario della Comunità non supera gli importi stabiliti all’allegato II per la durata dell’indagine.
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