Art. 3

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

In vigore dal 29 set 2006
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni 1.   L’autorità nazionale responsabile della stesura della relazione nazionale annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’ della presente decisione e alla Commissione riferisce tutti i dati indispensabili unitamente alla propria valutazione. 2.   La Commissione fornisce i risultati all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina. 3.   I risultati e i dati nazionali aggregati sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.
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