Art. 11
In vigore dal 29 set 2006
1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stoccarda, Germania, per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi secondo le metodiche monoresiduo.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 300 000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Germania un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
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