Art. 10
In vigore dal 29 set 2006
1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spagna, per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nella frutta e nella verdura, compresi gli alimenti con alto contenuto di acqua e acido.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 400 000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Spagna un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Storico versioni
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