Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 20 set 2006
Composizione — Nomina
1. Il gruppo sarà composto da un numero di membri compreso tra otto e dodici.
2. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nel campo del multilinguismo.
3. I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna.
4. I membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o per tutto il periodo per il quale il loro mandato viene rinnovato.
5. I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato.
6. I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza e l’inesistenza di qualsiasi interesse che possa compromettere la loro obiettività.
7. I nomi dei membri individualmente designati saranno pubblicati sul sito Internet della DG EAC e sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001 (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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