Art. 4 · Composizione — Nomina

Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 20 set 2006
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo sarà composto da un numero di membri compreso tra otto e dodici. 2.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nel campo del multilinguismo. 3.   I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna. 4.   I membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o per tutto il periodo per il quale il loro mandato viene rinnovato. 5.   I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato. 6.   I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza e l’inesistenza di qualsiasi interesse che possa compromettere la loro obiettività. 7.   I nomi dei membri individualmente designati saranno pubblicati sul sito Internet della DG EAC e sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001 (4).
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