Art. 3

Obiettivi

In vigore dal 6 set 2006
Obiettivi La Comunità favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di: a) favorire l'effettiva realizzazione e lo sviluppo del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionali delle risorse energetiche nonché lo sviluppo e la connessione delle risorse energetiche rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche; b) facilitare lo sviluppo e ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari della Comunità, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale; c) rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ad esempio mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, in particolare nel quadro del trattato sulla Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità; d) contribuire allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente, facendo tra l'altro ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e riducendo i rischi ambientali associati al trasporto e alla trasmissione di energia.
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Obiettivi (Art. 3 Decisione (UE) 2006/1364) — Testo vigente | Portale Normativo