Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 6 set 2006
Ambito di applicazione La presente decisione si applica: 1) nelle reti di elettricità: a) a tutte le linee ad alta tensione, escluse quelle delle reti di distribuzione, e ai collegamenti sottomarini, nella misura in cui queste opere assicurano trasmissioni o connessioni interregionali o internazionali; b) a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo; 2) nelle reti di gas (che trasportano gas naturale o gas di olefine): a) ai gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne; b) ai depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui sopra; c) ai terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nonché alle metaniere, in funzione delle capacità da alimentare; d) a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.
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