Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 6 set 2006
Ambito di applicazione
La presente decisione si applica:
1)
nelle reti di elettricità:
a)
a tutte le linee ad alta tensione, escluse quelle delle reti di distribuzione, e ai collegamenti sottomarini, nella misura in cui queste opere assicurano trasmissioni o connessioni interregionali o internazionali;
b)
a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo;
2)
nelle reti di gas (che trasportano gas naturale o gas di olefine):
a)
ai gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne;
b)
ai depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui sopra;
c)
ai terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nonché alle metaniere, in funzione delle capacità da alimentare;
d)
a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:1364:oj#art-2